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Autocertificazione esigenze di lavoro

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Secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm 8 marzo e in base a quanto annunciato ieri sera a reti unificate dal premier Conte, è possibile uscire di casa per esigenze di lavoro.

Cosa vuole dire esigenze di lavoro? deve essere un’esigenza straordinaria e indifferibile (come diceva la prima versione del decreto) oppure è sufficiente il dover andare al lavoro per svolgere la propria mansione?

Leggendo il decreto, non sembrano sorgere molti dubbi: qualsiasi attività lavorativa dovrebbe giustificare lo spostamento, non è quindi necessario un motivo particolare.

Quindi anche per un’attività lavorativa di routine, l’importante è che si dimostri di essere  uscito per andato al lavoro. Il presupposto è che la presenza, sul luogo di lavoro, è necessaria per garantire la continuità produttiva e organizzativa dell’azienda.

Valutazione del numero dei lavoratori

E’ condivisibile, in relazione agli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti che gravano sul datore di lavoro in base all’articolo 2087 del Codice civile e del decreto legislativo 81/2008, che lo stesso effettui un’attenta valutazione del numero di lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

Norme di comportamento e corretta prassi igienica

E’ auspicabile inoltre che il datore di lavoro disponga di misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali).

FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto __________________ , nato il ___________ a __________________ , residente in _____________________, via _____________________ , identificato a mezzo _________________________ nr. _______________ utenza telefonica _______________ , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

  • Di essere in transito da _____________________ proveniente da _____________________ e diretto a _______________________ ;
  • Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, così come integrate ed estese dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, concernenti lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno sull’intero territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

Che il viaggio è determinato da:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • motivi di salute;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che ___________________________________________________

(LAVORO PRESSO………., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN………., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA ……….., ALTRI MOTIVI PARTICOLARI….. ETC…)

Data, ora e luogo del controllo ________________________

Firma del dichiarante                                                         L’Operatore di Polizia

______________                                                                _____________

Smart working e ferie «forzate»

Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Ai lavoratori, dunque, si potrebbero presentare di fronte due possibilità: lo smart working oppure l’invito a mettersi in congedo o ferie eventualmente fino al 3 aprile. Se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working o misure di congedo o ferie, è possibile recarsi al lavoro.

Quadro sinottico DPCM 09/03/2020

Si sintetizza di seguito il quadro sinottico dei provvedimenti disposti dal DPCM 9.3.2020 nell’unica Area nazionale ‘Italia Zona Protetta’, come da Circolare 6 del 10/03/2020 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Spostamenti lavoratori dipendenti Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia
Spostamento lavoratori autonomi Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia
Spostamento delle merci Considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci
Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza Possibile in ogni caso
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
Forme di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico Vietate
Attività di ristorazione e bar Obbligo orario di apertura dalle 6.00 alle 18.00, con dovere, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
Attività commerciali Consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro
Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse
Attività di palestre, centri
sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione Sospese per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi 
Sospesi
Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali, nonché attività convegnistica e congressuale Sospesi
Attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati  Sospese per effetto del divieto di assembramento in luogo aperto a pubblico. I pub potranno erogare servizio bar negli orari e con le modalità di cui sopra
Apertura dei musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura Sospesi
Servizi educativi per l’infanzia e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, etc. Sono sospesi fino al 3 aprile 2020 con possibile erogazione di lezioni e formazione in modalità telematica a distanza
Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti Consentita
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Sport Sospesi con alcune eccezioni previste all’art.l c.3 del DPCM 9 marzo 2020. Sport e attività motorie sono consentite unicamente all’aperto (data la chiusura di palestre e piscine) a condizione che si mantenga la distanza interpersonale di un metro
Impianti comprensori sciistici Chiusi
Apertura luoghi di culto Condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospensione di cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Come recepito dalla CEI, sono sospese fino al 3 aprile le celebrazioni di messe ed esequie
Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari La chiusura non è disposta, ma il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
Periodi di congedo ordinario e di ferie Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) in tema di lavoro agile

 

 

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