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Coronavirus: ecco le misure a sostegno delle imprese

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero e Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

L’art. 8 del decreto-legge ha previsto, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei:
a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Sospensione versamenti e adempimenti tributari della Zona rossa

Sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni indicati dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020:

      1) nella Regione Lombardia: 
        a) Bertonico; 
        b) Casalpusterlengo; 
        c) Castelgerundo; 
        d) Castiglione D'Adda; 
        e) Codogno; 
        f) Fombio; 
        g) Maleo; 
        h) San Fiorano; 
        i) Somaglia; 
        l) Terranova dei Passerini. 
      2) nella Regione Veneto: 
        a) Vo'.

La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Tali disposizioni si applicano altresì nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni interessati.

Tra i “versamenti” tributari sospesi rientrano alcune rate dei vari condoni in scadenza tra la fine di febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020:
 versamento della terza rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017;
 versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che non avevano versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter;
 versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio; – versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
 versamento della seconda rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Non beneficiano invece della sospensione:
 il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti (articolo 6, Dl 119/2018);
 il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione processi verbali (articolo 2, Dl 119/2018);
 il versamento della seconda e ultima rata, in scadenza ordinaria il 2 marzo 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione degli errori formali (articolo 9, Dl 119/2018).

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per la “Zona rossa”

Previsti i trattamenti di integrazione salariale per le aziende che hanno dovuto sospendere l’attività e la cassa integrazione limitatamente alle unità produttive operanti nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, nonché per i lavoratori domiciliati negli stessi Comuni.

L’art. 13 del decreto-legge, limitatamente alle aziende con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020), alle aziende che hanno unità produttive al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, introduce procedure semplificate per la presentazione della domanda di C.i.g.o. e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale.

In particolare, i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di:
cassa integrazione guadagni ordinaria: sono dispensati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di cui all’art. 15 comma 2, D.Lgs. n. 148 del 2015);

assegno ordinario: sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti (la domanda di accesso all’assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) di cui all’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

È previsto che l’assegno ordinario venga esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 148/2015.

I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

CIGO anche per le aziende che si trovano già in CIGS

Ai sensi dell’art. 14 del decreto in esame, le aziende degli stessi Comuni che, al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 6/2020), hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria nelle modalità semplificate e con le deroghe ai tetti aziendali.

La CIGO è concessa nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.

Cassa integrazione in deroga

L’art. 15 prevede la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato compreso quello agricolo ed eccetto i datori di lavoro domestici, siti nei Comuni elencati, con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La Regione dove è situata l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all’Inps unitamente alla lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto (art. 44, comma 6 ter, D.Lgs. n. 148 del 2015).

Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo,
con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti
o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge n. 6/2020 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.

Lavoratori autonomi

Ai sensi dell’art. 16 del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei:
collaboratori coordinati e continuativi;
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa o siano ivi residenti alla medesima data.

Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Lavoro agile sull’intero territorio nazionale

L’art. 4 del D.P.C.M. in esame prevede che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possa essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti:
– per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di 6 mesi;
– dai datori di lavoro (imprese e professionisti);
– a ogni rapporto di lavoro subordinato;
– sull’intero territorio nazionale.

Nuove scadenze fiscali

Slitta al 31 marzo 2020 il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica (CU) e al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, le università, gli asili nido, i veterinari e altri) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Prorogato al 5 maggio 2020 il termine entro cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia; passa al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

31 marzo 2020 Certificazione Unica (CU)
31 marzo 2020 Dichiarazione dei redditi precompilata
5 maggio 2020 Disponibilità dichiarazione precompilata
30 settembre 2020 730 precompilato

Moratoria delle rate dei mutui

Allo studio un sistema di garanzia per la moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario. Si tratterebbe di un potenziamento del fondo di garanzia delle pmi ampliandone le risorse. L’utilizzo del fondo è stato auspicato dall’Abi nel documento che l’associazione bancaria ha consegnato ieri al presidente del consiglio.

Fonte: Ipsoa, Italia Oggi e Ilsole24ore

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