ANPAL ha pubblicato con Decreto 52/2020 il nuovo incentivo lavoro per l’anno 2020 la cui gestione è affidata all’INPS che con cadenza mensile comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo e il saldo disponibile.
Destinatari dell’Incentivo
Con uno stanziamento pari a € 329.400.000, l’incentivo potrà essere richiesto dai datori di lavoro privati che assumono nuovi lavoratori nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
Il bonus è riconosciuto, nel rispetto del regime “de minimis”, esclusivamente per le assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato e per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato per il socio lavoratore di cooperativa.
Sono escluse, invece, le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
I soggetti da assumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro e devono possedere le seguenti caratteristiche:
- Giovani compresi tra i 16 e i 24 anni;
- Persone con 25 anni d’età e oltre disoccupate da almeno 6 mesi.
Ambito territoriale
Le sedi di lavoro devono essere in una delle seguenti Regioni:
- Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le cosiddette regioni meno sviluppate;
- Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, ovvero le cosiddette regioni sviluppate;
- Abruzzo, Molise e Sardegna, dette regioni di transizione.
Invece, non è importante la residenza dei lavoratori da assumere.
Importo e durata dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (esonero contributivo del 100%) con esclusione di premi e contributi Inail, per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro annui per assunto riproporzionato in caso di tempo parziale e da fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.
Procedimento di ammissione all’incentivo
Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inviare all’INPS un’istanza preliminare di ammissione attraverso l’apposito modulo telematico indicando i dati relativi all’assunzione che hanno effettuato o intendono effettuare.
L’INPS, controllati i requisiti di ammissione, calcola l’importo dell’incentivo, verifica la disponibilità finanziaria e, in caso di esito positivo, informa il datore di lavoro dell’avvenuta prenotazione.
Entro 10 giorni, pena decadenza, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione, se non già fatta, e confermare la prenotazione. L’incentivo è erogato mediante conguaglio sulle denunce contributive ed è autorizzato secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Cumulabilità con altri incentivi
L’incentivo è cumulabile con il bonus a favore dei beneficiari di reddito di cittadinanza e con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all’Articolo 3 del Decreto Direttoriale 52/2020 in favore dei datori di lavoro che abbiamo sede nel territorio di tali Regioni
Fruizione dell’incentivo
L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
Il requisito dell’incremento netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.