a) la sostituzione del bene originario avvenga con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla legge di Bilancio 2017;
b) l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l’investimento originario.
Investimenti materiali Industria 4.0 – Allegato B
Per gli investimenti immateriali Industria 4.0 ricompresi nell’allegato B, il credito d’imposta spetterà nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Saranno agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
A differenza del superammortamento del 40% per beni immateriali 4.0, il nuovo beneficio non sarà vincolato all’acquisto di beni materiali Industria 4.0: ne potranno quindi fruire anche le imprese non beneficiarie dell’iperammortamento.
Investimenti materiali diversi da Industria 4.0
Per beni strumentali materiali diversi dai precedenti, non connessi quindi a Industria 4.0 (si tratta pertanto dei beni ammissibili al superammortamento del 30%), il bonus sarà riconosciuto (a imprese ed esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Come potrà essere fruito
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali Industria 4.0.
L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0.
ATTENZIONE: UTILIZZO DALL’ANNO SUCCESSIVO |
Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.
Il beneficio non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5, TUIR (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi).
Sarà possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Al bonus non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 e di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Cosa fare per poter fruire del credito d’imposta
Oltre a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno riportare il riferimento normativo) a pena di revoca, relativamente agli investimenti materiali e immateriali classificati “Industria 4.0”, le imprese dovranno produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.