Il prospetto informativo è un modello dichiarativo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, devono presentare entro il 31 gennaio.
I soggetti obbligati devono, dunque, inviare la propria situazione occupazionale riferita al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto agli obblighi di assunzione del personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
La finalità è quella di condividere con l’ufficio collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Nel caso di invio del Prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa.
Nel caso specifico, ai fini della presentazione del prospetto informativo per il personale di cantiere va ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Questo avviene indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per “cantiere” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente per via telematica, come previsto dall’art. 40 comma 4 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, ai servizi competenti, direttamente o tramite uno dei “soggetti abilitati”, (es. agenzie di somministrazione, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria dei datori di lavoro, agenzie per il lavoro).
I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l’adempimento. Resta fermo l’obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.
VARIAZIONI ORGANICO AZIENDALE
Il Prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare ed incidere sul computo della quota di riserva. In altre parole, se nel corso dell’anno la base di computo viene innalzata (per nuove assunzioni), e questa va ad incidere sulla quota di riserva, per l’azienda scatta l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, entro 60 giorni. Questa comunicazione deve essere fatta dal datore di lavoro e si riferisce alla situazione occupazionale della propria azienda cristallizzata al 31 dicembre dell’anno precedente.
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
OBBLIGHI PER LE AZIENDE E QUOTA DI RISERVA
La L. 68/99 all’art.3 definisce “quota di riserva” il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere. Tale quota varia in relazione alla base di computo dell’azienda stessa perciò può così variare:
- se l’azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
- se si occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori disabili;
- da 15 a 35 dipendenti, la quota scende ad 1 lavoratore disabile.
Occorre sottolineare che, una particolare quota di riserva è destinata ai soggetti non disabili ma appartenenti alle categorie protette in virtù delle peculiari situazioni di svantaggio o disagio sociale, nello specifico:
- di 1 lavoratore se ne occupano da 51 a 150;
- 1% se si occupano più di 150 dipendenti.
L’obbligo sorge ogni volta che si superano le soglie evidenziate e dunque 14, 35, 50 o 150 dipendenti.
COSA COMPORTA IL RITARDATO INVIO DEL PROSPETTO?
Per i datori di lavoro, imprese private ed enti pubblici economici che non adempiono agli obblighi di assunzione sono previste sanzioni amministrative (L. 68/99, art. 15). Per le pubbliche amministrazioni inadempienti inoltre, sono previste anche sanzioni di tipo penale per i responsabili (ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Gli importi delle sanzioni amministrative risultano oggi nella seguente misura:
- pagamento di una somma pari a 635,11 euro per ritardato invio del prospetto informativo che le aziende, con almeno i 15 dipendenti, sono obbligate ad inviare annualmente agli uffici competenti, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo;
- pagamento di una somma di 153,20 euro al giorno, ovvero “cinque volte la misura del contributo esonerativo (30,64 euro), per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota di riserva, qualora siano trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione e le cause dell’inadempienza siano imputabili al datore di lavoro.
Ultimo aspetto da sottolineare è l’introduzione della procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 ad opera del decreto legislativo n. 185/2016 che modificando l’art. 15 della legge n. 68/99 al comma 4bis prevede che:
- prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro è diffidato a regolarizzare l’adempimento di legge.
- Se ottempera alla diffida vale a dire presenta agli uffici competenti la richiesta di assunzione o stipula il contratto di lavoro con la persona appartenente alle categorie protette riempiendo così il vuoto aziendale della sua quota di riserva, dovrà pagare una sanzione ridotta, pari ad un/quarto di quella prevista.
- Le somme delle sanzioni sono destinate al “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”.