L’articolo 11-ter del Dl 101/2019, convertito dalla legge 128/2019 che rinvia a quanto previsto dalla legge 145/2018, ha reso strutturale e quindi senza scadenza l’indennizzo per cessazione attività.
Chi può beneficiarne
Potranno beneficiare dell’indennizzo, gli iscritti alla Gestione INPS dei commercianti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, l’attività:
- commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- su aree pubbliche, anche in forma itinerante; (art. 27, D.Lgs. n. 114/98).
Vi rientrano anche i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985, ma non i loro coadiutori.
Chi non può beneficiarne
Restano fuori, gli esercenti le attività:
- commerciali all’ingrosso;
- le “forme speciali di vendita al dettaglio” elencate all’articolo 4, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 114798, e ss.mm.ii., ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
- attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Quando spetta
L’indennizzo spetta ai soggetti aventi diritto, che abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, o almeno 57 anni di età, se donne e risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei commercianti.
L’INPS, con circolare 77/2019, ha precisato che i 5 anni, non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
Coadiutori
Per le richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, bisogna tener conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare; ne deriva che il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.
Incompatibilità
L’indennizzo, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale; esso, in misura pari al trattamento minimo, viene erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.