L’estratto conto della carta di pagamento del dipendente giacché individua per ciascuna transazione:
- la data d’acquisto del biglietto aereo/ferroviario;
- il nome del passeggero;
- il codice identificativo del dipendente;
- il centro di costo;
- il codice identificativo del viaggio;
- il prestatore d’opera con descrizione della prestazione;
- la ragione sociale del fornitore del servizio;
- il numero del biglietto elettronico;
- la classe di prenotazione;
- la data della partenza/check-in;
- l’itinerario di viaggio;
- la valuta e l’importo pagato;
è idoneo ad attestare l’effettivo spostamento della sede di lavoro e l’utilizzo del servizio di trasporto da parte del dipendente, pur se i documenti di trasporto rilasciati dai diversi vettori non siano stampati ed allegati alla relativa nota spese.
Le spese di trasporto non sono imponibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente
Le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro in occasione di trasferte
fuori del territorio comunale dei propri dipendenti e documentate nei modi
descritti possano essere ricondotte alla previsione esentativa di cui al comma 5 del più volte citato articolo 51 del TUIR e, conseguentemente, possano essere considerate non imponibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.