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Lo stato di disoccupazione si conserva anche lavorando.

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Il lavoratore può conservare lo stato di disoccupazione, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità, anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente non superi l’importo di 8.145 annui euro.

La cassazione Civile (Sent. Sez. L Num. 27506 Anno 2019) che è stata chiamata a decidere su un caso di specie, ovvero la sussistenza o meno del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione anche nel periodo di svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato nel quale l’assicurato abbia conseguito un reddito annuale inferiore alla soglia per mantenere lo stato di disoccupazione, ha precisato che “se il rapporto di lavoro a tempo determinato non abbia determinato il superamento della soglia annuale di reddito prevista dalla lettera a), la condizione di disoccupazione secondo la previsione di carattere generale viene conservata“.

Qualora la soglia di reddito annuale dovesse essere superata, non si perderà lo stato di disoccupazione, ma lo stesso verrà sospeso, qualora il rapporto sia a tempo determinato della durata fino a otto mesi o a quattro mesi per i giovani. Ciò significa che in tal caso la situazione di disoccupazione potrà essere nuovamente fatta valere dopo la scadenza del termine contrattuale.

 

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