L’Inps, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro in forza di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91, con la circolare n. 124 del 20/09/2019 ha fornito le istruzioni per la gestione del credito dell’Istituto.
La prescrizione
Alla luce dell’indirizzo della Corte di Cassazione, che giudica estinto il diritto di credito dell’Istituto per prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, in assenza di idonei atti interruttivi dell’Istituto, si rendono necessarie alcune precisazioni in merito all’esatta individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione.
Tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto.
Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, lette in combinato disposto con quelle del decreto ministeriale n. 142/1993, prevedono che il versamento del contributo possa avvenire in un’unica soluzione o in trenta rate mensili.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento rateale, per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione si evidenzia che l’obbligo contributivo determinato dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento.
Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
Nel caso di specie, infatti, all’unicità della causa debendi non può che corrispondere l’unitarietà dell’obbligo contributivo, diversamente da altre obbligazioni previdenziali che hanno scadenze periodiche, ove le singole scadenze determinano il termine di adempimento delle singole obbligazioni previdenziali, che quindi sono da ritenersi autonome in quanto scaturenti da causae debendi autonome e indipendenti le une dalle altre (ad esempio, le retribuzioni).
Conseguentemente, essendo il beneficio del pagamento rateale solo una modalità prevista per agevolare l’adempimento del datore di lavoro, che non comporta il frazionamento dell’obbligazione contributiva di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, in tante autonome obbligazioni, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’Agente della Riscossione.