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Reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.

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L’art. 13 bis del decreto legge 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, ha ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.

Tale ultima disposizione aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti.

La denuncia per le attività di vendita avviate successivamente al 30.6.2019

Per le attività di vendita avviate successivamente al 30.6.2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il SUAP, infatti, è tenuto alla trasmissione della denuncia all’Ufficio delle dogane. Pertanto, l’interessato non dovrà presentare alcuna denuncia all’Agenzia delle dogane territorialmente competente.

Cosa devono fare gli operatori che invece hanno avviato l’attività dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019?

Gli operatori che invece hanno avviato l’attività dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, dovranno procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie.

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