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Imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per le aziende di costruzione

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L’articolo 7 del decreto crescita ha previsto che “sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro i successivi dieci anni alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati,  interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in piu’ unita’ immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Regime Sanzionatorio

In caso di mancato rispetto degli adempimenti nei termini previsti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la sanzione del 30 per cento delle stesse imposte oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.


Art. 7
     Incentivi per la valorizzazione edilizia (( e disposizioni
               in materia di vigilanza assicurativa ))
  1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi
fabbricati,  a  favore  di   imprese   di   costruzione   o   di   ((
ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni  ai  sensi
dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni,  provvedano
alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche  con  variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle
vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati,  gli
interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b),  c)
e d), del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi  i  casi  conformemente
alla normativa  antisismica  e  con  il  conseguimento  della  classe
energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli
stessi,  anche  se  suddivisi  in  piu'  unita'  immobiliari  qualora
l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del  volume  del  nuovo
fabbricato,  si  applicano  l'imposta  di  registro  e   le   imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna )). ((
Nel caso in cui le condizioni di  cui  al  primo  periodo  non  siano
adempiute nel termine ivi previsto, ))  sono  dovute  le  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche'  una
sanzione pari al 30 per cento delle  stesse  imposte.  Sono  altresi'
dovuti gli interessi di mora (( a decorrere dalla  data  di  acquisto
del fabbricato di cui al primo periodo )).
  (( 1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo  periodo  del
comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie  in
misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le  annotazioni  previste
dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di  cui  al
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  A   tale   fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al  decreto
legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea:
      1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia  della  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo  complesso  e  del  contrasto  di  rischi
sistemici,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,»;
      2) dopo le parole: «nei confronti»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»;
    b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per
determinate tipologie di operazioni o di  facolta'  esercitabili  dai
contraenti». ))
 

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