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Tracciabilità degli stipendi – lavoro nero e minori

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Prendo spunto da un recente articolo di Fiscal Focus, per ribadire che dal 1° luglio 2018 il pagamento delle retribuzioni può avvenire esclusivamente in modalità tracciabile. Per cui l’uso del contante per il pagamento di stipendi, compensi ed eventuali anticipazioni oltre che vietato è sanzionato.

La Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto quest’obbligo, vuole evitare che al lavoratore possa essere corrisposta una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dalla contrattazione collettiva, ma anche diffondere la concorrenza “leale” tra le imprese.

Quali sono le conseguenze della corresponsione degli stipendi in contanti?

Dal 1° luglio 2018 in caso di mancato pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro a carico dei datori di lavoro o dei committenti che hanno corrisposto ai lavoratori la retribuzione, ovvero ogni anticipo di essa, senza avvalersi degli strumenti di pagamento espressamente indicati dal comma 910 della Legge n. 205/2017.

NOTA BENE

Qualora dovesse essere riscontrata la corresponsione in contanti per un importo stipendiale complessivamente pari o superiore ad € 3.000, si configura la violazione di cui all’art. 49 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) del D.Lgs. n. 231/2007 (Nota INL prot. n. 7369 del 10 settembre 2018).

Lavoro nero

L’illecito, come di seguito specificato, si configura anche in ipotesi di lavoro “nero”.

L’illecito di cui sopra si configura anche nelle ipotesi di lavoro nero, per cui nel caso in cui vengano riscontrati lavoratori in nero, oltre alle sanzioni per “lavoro nero” possono essere applicate all’azienda anche le sanzioni per la corresponsione delle retribuzioni in contanti. Qualora la corresponsione in contanti sia di importo complessivamente pari o superiore ad € 3.000, può essere applicata anche la violazione di cui all’art. 49 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) del D.Lgs. n. 231/2007 (Nota INL prot. n. 7369 del 10 settembre 2018).

l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate”.

Conclusioni

Per cui fate molta attenzione ad utilizzare lavoratori in nero nelle vostre aziende, per le sanzioni a cui andreste incontro, non dimenticando che qualora ad essere assunto sia un minore, si rischiano anche sanzioni penali.

Fonte: Fiscal Focus

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