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Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

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“A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed attività’ assimilate e dal 1° luglio 2019 i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000”, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Lo prevede il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Termine di trasmissione

Il “Decreto Crescita” ha previsto che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.

Sanzioni

Il 29 giugno 2019 è intervenuta una circolare dell’A.d.E. che ha precisato che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”. 

Mancata disponibilità del registratore telematico

La disposizione consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696).

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.

Esclusione dalle sanzioni

Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall’applicazione delle sanzioni i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fonte: CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 15/E/2019 

1 commento

  1. Si precisa altresì che dal 1 gennaio 2020 non sarà più possibile certificare i ricavi attraverso l’emissione delle ricevute fiscali. Queste attività dovranno dotarsi di un Registratore Telematico regolarmente censito all’Agenzia delle Entrate, tramite il quale certificare i corrispettivi.

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