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Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Dubbi per forfetari e minini!

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Ecco come paghiamo le inefficienze dell’amministrazione finanziaria, continue proroghe e nessun ascolto per la categoria, che chiede invece lo slittamento dell’applicazione degli Isa all’anno prossimo.

E’ stato rilasciato solo da qualche giorno il software in versione beta del calcolo degli Isa, a cui si sono aggiunti nuovi adempimenti per l’effettuazione del calcolo, quali la richiesta delle deleghe ai clienti per poter accedere al file in formato .xml, presente sul cassetto fiscale, contenente i dati degli studi di settore delle precedenti annualità.

Ma cosa sono gli Isa?

Gli Isa sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. I contribuenti che risulteranno “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. Ma per un approfondimento, date un’occhiata a “I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale

La proroga

Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvierà, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

A chi si applica la proroga?

La proroga riguarda tutti i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superioreal limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società di capitale che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali.

Cosa viene prorogato?

La proroga oltre ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2019, riguarderanno anche i contributi previdenziali (cosiddetti a percentuali  o eccedenti il minimale) dovuti dai commercianti e artigiani (ditte individuali, collaboratori e imprese familiari, soci di società di persone e soci delle società a responsabilità limitata, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

Diritto annuale CCIAA

Per le imprese e le unità locali già esistenti all’1.1.2019 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi, per cui si presume, anche se ad oggi mancano comunicazioni ufficiali, lo slittamento del pagamento al 30 settembre 2019.

Ma la proroga riguarderà anche minimi e forfettari?

Le proroghe degli scorsi anni, per il ritardo nel rilascio dei software “studi di settore”, hanno riguardato anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità, includendo anche minimi e forfettari. Stesso discorso dovrebbe valere, per gli ISA, ma sul punto è preferibile attendere i chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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