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Interessi di mora per il tardivo versamento delle somme iscritte a ruolo

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L’Inps, con la circolare n. 81 del 3 giugno 2019, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 2,68% il tasso d’interesse applicabile, a partire dal 1° luglio 2019, per il pagamento tardivo, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali relativamente ai contributi iscritti a ruolo.

Tale misura, oltre che per il ritardo pagamento delle somme iscritte al ruolo, trova applicazione anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000, il quale dispone che superato il tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al tasso in vigore alla data dell’effettivo pagamento.

Il tasso degli interessi di mora viene determinato annualmente dall’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia.

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