I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»
Lavoratori autonomi
Le nuove disposizioni si applicano anche ai redditi prodotti dai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia e che ivi trasferiscono la residenza ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Figli minorenni a carico
Ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, tali disposizioni si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta.
Acquisto unità immobiliare
Nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti, le disposizioni si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Formazione del reddito
In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
Tre figli minorenni o a carico
Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.
Ulteriori agevolazioni per alcune regioni d’Italia
Per per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, la percentuale è ridotta al 10 per cento.