Tra le le novità contenute nel testo del Decreto Crescita, vi è l’obbligo per i contribuenti che applicano il regime forfettario di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In questo modo i dipendenti e collaboratori non saranno obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi per liquidare l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali.
Questo il probabile testo dell’articolo 5 (Modifiche al regime dei forfetari) del D.L. Crescita:
«1. All’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione delle ritenute di cui all’articolo 23 e 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.
2. ln deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo e versato nei termini di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
3. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione delle ritenute di cui all’articolo 23 e 24 del citato decreto”.