L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 6/E di ieri, 1° aprile 2019, ha chiarito che l’articolo 6 consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio”.
Il comma 1 dell’articolo 6 richiede che l’Agenzia delle entrate sia parte della lite che si intende definire, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina di cui si tratta le controversie instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Quali sono le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate?
Per identificare le liti “in cui è parte l’Agenzia delle entrate”, si ritiene che occorra fare riferimento alla nozione di parte in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.
Quali sono le liti escluse dalla definizione?
Non sono definibili le liti instaurate avverso atti dell’agente della riscossione nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.
Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e ad atti aventi comunque natura impositiva. |
Sono invece definibili le liti relative ad atti dotati di natura impositiva che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l’agente della riscossione.
Devono, inoltre, escludersi dalla definizione le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l’Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio, come, ad esempio, quelle instaurate avverso le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o per l’irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici.
In tali casi, pur essendo l’Agenzia delle entrate parte in senso formale, si tratta di liti non rientranti nell’oggetto della giurisdizione tributaria, come definito ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Quali atti sono definibili
Il comma 1 dell’articolo 6 prescrive che la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti “aventi ad oggetto atti impositivi”, vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.
Quali atti sono esclusi
Restano escluse dalla definizione le liti avverso gli atti diversi da quelli precedentemente indicati, tra cui quelli di seguito specificati, che non costituiscono atti impositivi o che non recano una pretesa tributaria determinata:
- Dinieghi espressi o taciti di rimborso
- Atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata
- Dinieghi di precedenti definizioni agevolate
- Ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione
- Sanzioni per omesso o ritardato versamento
- Tasse automobilistiche
- Accertamenti riguardanti società di persone
- Contributi e premi previdenziali e assistenziali
- Atti concernenti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, IVA riscossa all’importazione e aiuti di Stato
Pendenza della lite
Per l’applicazione della definizione, l’articolo 6 richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del DL n. 119 del 2018, ossia che al 24 ottobre 2018 il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia “stato notificato alla controparte” .
E’ inoltre necessario che, “alla data di presentazione della domanda, …, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda
Rapporti esclusi
Rimangono, quindi, esclusi:
- i rapporti esauriti alla data del 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione ovvero già regolati da sentenze emesse dalla Corte di cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito. In particolare, la pubblicazione della sentenza di cassazione, attraverso il deposito in cancelleria, individua la fase terminale del processo;
- i rapporti – anche se pendenti alla data del 24 ottobre 2018 – esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Corte di cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.
Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 24 ottobre 2018 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria, di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 ovvero la conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del medesimo decreto.
Quali controversie possono considerarsi pendenti?
Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:
- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17- bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, è stato notificato all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.
Non definibili
Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette “liti potenziali”, riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente.
Fonte: Circolare A.d.E. 6/E/2019
https://studiorussogiuseppe.it/definizioni-liti-pendenti-arriva-il-modello/