Dal primo gennaio vietata la circolazione di veicoli con targhe straniere



Al fine di evitare l’utilizzo di autoveicoli immatricolati all’estero, per risparmiare indebitamente su spese di assicurazione, bollo auto ed evitare l’irrogazione di multe, il codice stradale, a partire dal 1° gennaio 2019 vieta la circolazione di veicoli immatricolati all’estero per i residenti in Italia da oltre 60 giorni.

L’art. 93 del Codice della Strada (i.e., D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), recentemente novellato,  prevede due eccezioni, valide solo se a bordo vi sia un documento avente data certa da cui risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo stesso: in particolare, il divieto non si applica:

  • in caso di utilizzo del veicolo in leasing o in noleggio, se è concesso da un operatore di uno Stato dell’Unione Europea (UE) o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE), che non abbia la sede effettiva o una sede secondaria in Italia;
  • in caso di veicoli concessi in comodato da un’impresa avente le caratteristiche supra citate a propri lavoratori dipendenti o a propri collaboratori.

L’art 132 del Codice della Strada, a sua volta recentemente novellato, prevede un’ulteriore restrizione, ovvero fa obbligo di rimpatriare il veicolo, consegnandone targhe e documenti esteri, se non è avvenuta la sua immatricolazione in Italia dopo un anno dalla sua importazione.

Sanzioni e multe

Chi viola la norma incorre nell’irrogazione di una multa di almeno 712,00 euro, con l’obbligo di procedere all’immatricolazione del mezzo in Italia entro 180 giorni, scaduti i quali si applica la confisca del mezzo.

Alternativamente, una volta pagata la sanzione, è possibile richiedere una targa provvisoria e il foglio di via per procedere all’esportazione del mezzo.


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