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Reato di occultamento solo se si prova l’istituzione delle scritture contabili

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Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili sussiste solamente se l’accusa prova che le stesse siano state istituite; diversamente non vi sarebbe distinzione tra la fattispecie in esame e l’illecito amministrativo di omessa tenuta delle scritture contabili.

Quest’ultima fattispecie (articolo 9, comma 1, del Dlgs 471/97) prevede, infatti, la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.

Questo principio è stato enunciato dalla terza sezione penale, con la sentenza n. 7646 del 2019.

Il reato dell’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessità del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (si veda tra le ultime Cass., Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017 (dep. 2018), Andriola, Rv 272034).

 

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