Tutti i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare verso l’Inail i propri dipendenti e collaboratori, compresi famigliari e soci che prestano opera in azienda, in quanto possono essere soggetti a infortuni e a malattie professionali.
Entro il 16 Febbraio i datori di lavoro e gli artigiani senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione. Questo differisce da un settore all’altro, e dipende dal settore di rischio, dalla lavorazione specifica effettuata, dall’andamento degli infortuni in azienda e dall’applicabilità di agevolazioni o maggiorazioni.
Il premio è calcolato in base al tasso (comunicato all’azienda dall’Inps tramite PEC) che viene applicato sulle retribuzioni dei lavoratori.
Per quanto riguarda famigliari e soci che prestano il proprio lavoro senza una retribuzione specifica, si applica una retribuzione convenzionale, questione valida anche per gli artigiani, insegnanti e studenti.
La regolazione del premio per un nuovo anno, va effettuata decurtando quanto versato nell’anno precedente, entro il 16 Febbraio tramite modello F24 o F24EP (in caso di enti ed organismi pubblici), indicando nella “sezione Inail e altri tributi locali”:
- Il codice sede;
- Codice ditta e codice di contratto ditta;
- Numero di riferimento;
- Causale.
È possibile dilazionare il pagamento del premio in 4 rate:
- 16 Febbraio;
- 16 Maggio;
- 20 Agosto;
- 16 Novembre.
Si applica un tasso d’interesse ad ogni versamento effettuato dopo il 16 Febbraio.
Per il calcolo della rata, vengono prese in considerazione le retribuzioni presunte che generalmente non si differenziano dalle retribuzioni percepite nell’anno precedente. Il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere una riduzione del premio presunto, se prevede una riduzione dell’organico o salari e compensi minori entro il termine del 16 Febbraio.
AGEVOLAZIONI SUL PREMIO INAIL
Possono aver diritto alle agevolazioni i datori di lavoro che assumono:
- Lavoratori per sostituire dipendenti in maternità o paternità: è prevista una riduzione del premio pari al 50%.
- Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi: è prevista una riduzione della retribuzione imponibile pari al 50%.
- Lavoratrici prive di impiego retribuito da oltre 24 mesi: è prevista una riduzione della retribuzione imponibile pari al 50%.
- Lavoratrici prive di impiego da oltre 6 mesi che sono residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei FSE(fondi strutturali europei) e particolari aree. È prevista una riduzione della retribuzione imponibile del 50%.
PROROGA DEI TERMINI PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019
Come previsto dalla circolare Inps n. 1 dell’11/01/2019 sono prorogati i termini per l’autoliquidazione Inail 2019.
Pertanto sono differiti:
- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019 il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.
Va sottolineato che il differimento dei termini riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.
ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROROGA DEI TERMINI
Non cambiano invece i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019:
- polizze scuole,
- apparecchi rx,
- sostanze radioattive,
- pescatori.
Detti premi, per il 2019, continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
MODALITÀ DI VERSAMENTO RATEALE
In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:
1^ rata: | 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; |
2^ rata | 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 20194 con maggiorazione degli interessi; |
3^ rata | 18 novembre 20195 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi. |
NOVITÀ SULLA RIDUZIONE PREVISTA NEL SETTORE EDILE
La riduzione per il settore edile (DL 244-1995) è stata eliminata a partire dal 1 gennaio 2019 mentre si applica ancora alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, nei limiti previsti dalla normativa Per fruire dell’agevolazione per il 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” pubblicato in www.inail.it.
In caso di cessazione dell’attività autonoma artigiana tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, nella misura di un dodicesimo del premio annuo si ricorda che e dovuto per tutto il mese anche in caso di lavoro per un solo giorno del mese)