Se è difficile ricostruire la contabilità si incorre nel reato di bancarotta documentale



l reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili siano tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.


Lo ha stabilito la Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 32654 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
Data Udienza: 21/05/2018

Si legge nel testo della sentenza: “il disvalore del reato di bancarotta fraudolenta documentale si coglie nella impossibilità o difficoltà di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, una volta intervenuto il fallimento, mentre non assumono rilievo le modalità di tenuta anteriori, laddove si sia, prima della dichiarazione di fallimento, proceduto alla regolarizzazione della situazione”.


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