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Regime speciale per lavoratori impatriati

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In merito al regime speciale per i lavoratori impatriati, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due risposte a due quesiti.

La permanenza fuori dall’Italia per motivi di lavoro si deve protrarre per un periodo non inferiore a 24 mesi

Nel primo quesito l’istante riferiva di essersi laureato in Italia e di avere frequentato nel periodo 5 gennaio 2017-21 dicembre 2017 un corso universitario (Master MBA) presso l’istituto INSEAD di Fontainbleau in Francia avente valore di due anni accademici (come da certificati INSEAD che allega). Successivamente al conseguimento del titolo, l’istante ha mantenuto la propria residenza ed il proprio domicilio in Francia fino al giorno 14 aprile 2018, anno in cui si è trasferito nel Regno Unito, dove ha iniziato a lavorare dal 16 aprile a tempo pieno presso la Società BETA International con sede a Londra (dove attualmente lavora). L’istante precisa di essersi iscritto all’AIRE con decorrenza 16 giugno 2017 anche se di fatto aveva già trasferito la residenza ed il domicilio in Francia sin dall’inizio dell’anno. La residenza presso il registro AIRE è stata successivamente trasferita nel Regno Unito tramite istanza presentata al Consolato Italiano a Londra il 14 settembre 2018.

In risposta l’Agenzia precisa: Considerato che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, sulla base di quanto precisato nella circolare n. 17/E del 2017 (parte I), l’iscrizione all’AIRE il 16 giugno 2017, e la permanenza dell’iscrizione per l’anno 2018, sono sufficienti ad integrare il requisito della ‘non residenza in Italia’ per due anni di imposta dell’istante, sempreché egli che non abbia avuto in Italia il centro principale dei propri affari e interessi, e/o la dimora abituale (circostanze il cui concreto riscontro esula dalle competenze esperibili in sede di interpello).

Relativamente al requisito di cui alla lettera b), afferente lo svolgimento di un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, è da escludersi che l’istante possa avvalersi dell’agevolazione in qualità di soggetto che ha lavorato all’estero laddove rientri nel 2019, dato che la permanenza per motivi di lavoro si protrarrebbe in tal caso per un periodo inferiore a 24 mesi. Diversamente, il requisito potrebbe dirsi integrato laddove il rientro avvenisse successivamente al 16 aprile 2020, e l’attività lavorativa fosse prestata all’estero sino a tale data. Per ciò che concerne l’attività di studio, ferma restando la veridicità di quanto dichiarato, la permanenza all’estero per tali motivi appare essersi protratta per un periodo inferiore a quello richiesto dalla norma; il soddisfacimento del requisito presuppone peraltro il conseguimento di un titolo di laurea o di specializzazione post lauream estero comparabile a quelli conseguibili nell’ordinamento italiano – valutazione non esperibile nella presente sede – in base alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 2002 n.148 e secondo le modalità attuative disciplinate dal DPR 30 luglio 2009 n.189.

Nato in Belgio e laureato in Italia, residente e dipendente all’estero – trasferisce residenza in italia, ha diritto all’agevolazione?

Relativamente al secondo quesito l’istante fa presente che l’Ing. BETA, nato in Belgio si è laureato in ingegneria civile presso l’Università di Pisa nell’anno 2000 ed è residente all’estero dal 15 maggio 2011 al 19 luglio 2018, periodo durante il quale ha svolto ininterrottamente attività di lavoro dipendente presso la società GAMMA. Successivamente egli ha trasferito la residenza in Italia il 20 luglio 2018, assumendo l’impegno di rimanervi per almeno due anni. Assunto alle dipendenze della Società istante il primo settembre 2018, egli ha presentato il 12 settembre 2018 richiesta di applicazione dei benefici fiscali di cui alla disposizione richiamata.

Secondo l’Agenzia il dipendente può accedere al regime fiscale previsto dalla disposizione agevolativa con effetto a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, ovvero dal 2019 e per i quattro anni successivi.

Hai un dubbio sull’interpretazione di una norma? Sai che puoi presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate? Cos’è un istanza di interpello?

L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

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