Con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019 l’INPS ha fornito le consuete istruzioni annuali per il corretto versamento della contribuzione dovuta nell’anno 2019 da soggetti iscritti alla gestione contributiva di artigiani e commercianti.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l’anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00.
Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani |
Commercianti |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 21,45% | 21,54% |
La riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Contributo calcolato sul reddito “minimale”
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità) |
€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità) |
€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità) |
€ 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità) |
€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.143,00.
Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
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Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00 |
24% |
24,09% |
superiore a € 47.143,00 |
25% |
25,09% |
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00 |
21,45% |
21,54% |
superiore a € 47.143,00 |
22,45% |
22,54% |