Anche i soggetti che non hanno provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018 potranno aderire alla rottamazione ter.
Come aderire alla definizione agevolata?
Si ricorda che per poter aderire alla definizione agevolata è necessario presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2019, utilizzando il modello denominato “DA-2018”, nella quale deve essere indicato, tra le altre cose, il numero delle rate scelto per saldare quanto dovuto e l’impegno a rinunciare a presentare eventuali giudizi sui carichi di cui si richiede la definizione.
Leggi il seguente articolo per approfondimenti e modelli:
https://studiorussogiuseppe.it/come-richiedere-la-rottamazione-ter/
Inizialmente, il “Collegato alla Manovra 2019” aveva previsto alcuni limiti ed esclusioni a carico dei soggetti che avevano aderito alla definizione agevolata ex DL 148/2017, chiamata anche “Rottamazione-bis”, interessati ad accedere alla rottamazione-ter.
L’art. 3 comma 23 DL 119/2018 aveva previsto, infatti, che i contribuenti che non avevano effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, in conformità alle previsioni del comma 21, non potevano aderire alla “rottamazione ter” e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti era da considerare improcedibile.
Decreto semplificazioni
Con il “Decreto semplificazioni” è stata riaperta la possibilità di accedere alla definizione agevolata-ter, anche ai contribuenti che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la rottamazione bis entro il 7 dicembre 2018.
I contribuenti potranno dunque versare le somme sospese in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure in dieci rate consecutive, di pari importo, con le seguenti scadenze:
- 31 luglio 2019
- 30 novembre 2019
- 28 febbraio 2020
- 31 maggio 2020
- 31 luglio 2020
- 30 novembre 2020
- 28 febbraio 2021
- 31 maggio 2021
- 31 luglio 2021
- 30 novembre 2021