L’Agenzia delle Entrate nel corso di telefisco ha chiarito che per documentare l’acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA l’utilizzo della fattura elettronica è obbligatorio anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile.
Pertanto nel caso in cui il rifornimento sia effettuato presso un impianto senza personale o sprovvisto del QR Code sarà necessario richiedere l’emissione della e-fattura.
Il cessionario è inoltre tenuto a conservare le ricevute del pagamento.
Dev’essere indicata la targa sulla fattura?
Nella circolare n. 8/E/2018 è stato chiarito, con specifico riferimento ai carburanti, che la normativa IVA non individua tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo del veicolo come invece previsto dalla scheda carburante.
Ne deriva che, ai fini IVA, dal 1° gennaio 2019 la targa non deve necessariamente essere riportata nelle fatture elettroniche fermo restando la possibilità di inserimento di tale elemento laddove utile ai fini di altre imposte nel campo “altri dati gestionali”.
Periodo 1 luglio – 31 dicembre 2018
Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018, qualora la cessione di carburante abbia avuto luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento effettuato utilizzando uno strumento tracciabile è invece idoneo ad assolvere agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA.