I beneficiari del Reddito di cittadinanza saranno circa 4,5 milioni di persone. Non saranno però individuati sulla base della dichiarazione dei redditi, ma in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Soddisfare le condizioni per ottenere il reddito di cittadinanza non è semplice: le soglie di reddito e patrimoniali stabilite per il diritto al sussidio, difatti, non devono essere superate da parte dell’intero nucleo familiare, non soltanto del singolo richiedente.
NUCLEO FAMILIARE ED ISEE
Il concetto di nucleo familiare rilevante ai fini Isee è esaminato con chiarezza dall’articolo 3 del d.p.c.m. n. 159/2013.
Per completezza si riporta qui di seguito il testo integrale della norma:
Articolo 3 – d.p.c.m. n. 159/2013
- Il nucleo familiare del richiedente e’ costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e’ attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e’ individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e’ attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale o e’ intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e’ stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e’ consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potesta’ sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e’ verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e’ stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali.
- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorche’ risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e’ considerato nucleo familiare a se’ stante, fatta salva la facolta’ del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita’ e’ considerato nucleo familiare a se’ stante.
- Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e’ considerato nucleo familiare a se’ stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo e’ considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
REDDITO DI CITTADINANZA E NUCLEO FAMILIARE
Il decreto sul reddito di cittadinanza chiarisce che, ai fini del sussidio, la composizione del nucleo familiare è la stessa valida ai fini Isee, con alcune particolarità:
- i coniugi restano nello stesso nucleo anche a seguito di separazione e divorzio, se risiedono nella stessa abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.
SI POSSONO OTTENERE DUE NUCLEI FAMILIARI CON LA STESSA RESIDENZA?
Ottenere due nuclei familiari differenti, se si convive, è possibile quando non esistono vincoli di parentela, di affinità, di matrimonio, di tutela o affettivi, ad esempio tra semplici coinquilini.
Se 2 coinquilini abitano nello stesso immobile, di cui sono proprietari ,ma non hanno legami né di parentela né affettivi possono chiedere di fare nucleo anagrafico separato? Se si perché il comune si rifiuta di farlo ?
La richiesta non è inerente l’argomento trattato. Se vuole una nostra consulenza lo faccio tramite l’area contatti. Grazie.