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E-fattura: cosa fare in caso di mancato recapito?

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In caso di mancata trasmissione della e-fattura al destinatario, in dipendenza di diverse cause, lo SdI comunica la fattura all’Agenzia delle Entrate, che la deposita nell’Area Fatture e Corrispettivi, e invia al mittente la ricevuta di “impossibilità di recapito”.

Il mittente che riceve tale esito deve comunicare al cessionario/committente, per vie diverse dal Sistema di Interscambio, che l’originale della fattura è disponibile nell’Area riservata di Fatture e Corrispettivi.

Il Sistema di Interscambio

Il processo di elaborazione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio è articolato in più fasi che avvengono sequenzialmente e comprendono:

  • l’invio da parte del mittente della fattur,a tramite Software, A.d.e. o Pec;
  • la ricezione dei documenti inviati da parte del Sistema di Interscambio;
  • la presa in carico da parte del Sistema di Interscambio;
  • il controllo formale del documento e l’eventuale verifica dei parametri di sicurezza;
  • l’invio del documento all’Agenzia delle Entrate che confluirà nell’Area Fatture e Corrispettivi;
  • l’invio della fattura al destinatario tramite codice univoco o PEC;
  • la comunicazione dell’esito di consegna all’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dell’area Fatture e Corrispettivi
  • l’invio dell’esito al destinatario;

I tempi di consegna possono richiedere in questa fase anche tempi superiori ai 5 giorni.

Impossibilità di recapito

Il messaggio di Impossibilità di recapito indica la non trasmissione del documento al destinatario, ma questo non vuol dire che la fattura è errata, ma soltanto che il destinatario non l’ha ricevuta; questo può avvenire per diverse cause, tra cui:

  • Fattura emessa nei confronti di “soggetto persona fisica” senza partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario;
  • Fattura a soggetto con partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario, quando questi non abbia indicato sul sito dell’A.d.E. il codice destinatario o la pec dove ricevere le fatture;
  • indicazione di un codice destinatario non attivato dal destinatario;
  • indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline;
  • Indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato (qualora sia stata indicata la pec);
  • Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo;
  • Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti.

In tutti questi casi il Sistema di Interscambio comunica la fattura all’Agenzia delle Entrate che la deposita nell’Area Fatture e Corrispettivi e a seguire invia al mittente via PEC o per il tramite di un Provider accreditato la ricevuta di “impossibilità di recapito”.

Il mittente che riceve un esito di “impossibilità di recapito” è tenuto a comunicare, per vie diverse dal Sistema di Interscambio, al cessionario/committente che l’originale della fattura è disponibile nella sua Area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. A mio avviso è bene inviare anche una copia di cortesia in formato “.pdf” della fattura elettronica.

Detraibilità dell’imposta

Ai fini della detraibilità dell’imposta della fattura di acquisto non recapitata dal Sistema di Interscambio, il cessionario/committente è tenuto ad accedere all’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi per prendere visione della fattura, in tal modo viene memorizzata la data di presa visione come data di consegna.

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