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Corrispettivi telematici: chiarimenti Ade sui nuovi obblighi ed esenzione per vendite on line

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In seguito ad interpello di un contribuente, l’Ade ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai corrispettivi telematici obbligatori dal 01/07/2019, vediamo nel dettaglio.

L’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – abrogati dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – consentiva, alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

A seguito dell’abrogazione dei commi richiamati, l’articolo 1, comma 909, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha in ultimo previsto che l’opzione «già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018».

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (si veda l’articolo 22 del decreto IVA), devono certificarle:

  • fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);
  • ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, tale forma di certificazione è attuabile su base:
    • volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
    • obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (cfr. l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);
    • obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici» (così l’articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).

Violazione e sanzioni

L’invio di tali dati costituisce autonomo obbligo, la cui violazione comporta le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 127 del 2015, a mente del quale:

«Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

L’omesso tempestivo invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall’acquirente, costituisce peraltro violazione potenzialmente in grado di ostacolare l’attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi in sé, ma anche ad ulteriori adempimenti (quali le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), oltre ad impedire il rispetto dei doveri istituzionali dell’Amministrazione finanziaria.

Alla violazione in esame non risulta dunque applicabile l’esimente contenuta nell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Vendite a distanza

Per le vendite a distanza, ovvero quelle «senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso», non costituiscono cessioni da/verso soggetti comunitari e pertanto sono esentate dagli obblighi di certificazione.

Le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi, infatti, non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite dovranno, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto IVA, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

Vending machine

La definizione di vending machine (distributore automatico) comprende qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga direttamente o indirettamente – prodotti e servizi.

Le vendite attraverso vending machine non possono qualificarsi come forme di vendita a distanza (cioè per corrispondenza ed equiparate), considerato che, a differenza di queste ultime, la consegna dei beni non avviene successivamente all’ordine presso il domicilio del cessionario secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (si veda la risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, nonché, in precedenza, già la circolare ministeriale n. 11 del 28 gennaio 1993), ma contestualmente alla transazione commerciale, nello stesso luogo in cui è ubicato il distributore.

Pertanto per le vendite attraverso distributori automatici non è applicabile l’esonero previsto per le vendite a distanza.

Risposta 9 – Agenzia delle Entrate – Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

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