Come mi devo comportare se ricevo una fattura errata oppure relativa a merce e/o servizi mai ricevuti?
La prima cosa che bisogna sapere, qualora si riceva una fattura per merce e/o servizi mai ricevuti, è che la problematica non riguarda il sistema di interscambio e dunque l’Agenzia delle Entrate.
Non essendo previsto un meccanismo di rifiuto, il cessionario che riceve una fattura per merce/servizi mai ricevuti, potrà contestarla, comunicando direttamente con il cedente, senza poter veicolare alcun altro tipo di comunicazione e/o di contestazione, attraverso il canale del Sistema di Interscambio.
In poche parole si prende il telefono e si fa una chiacchierata con il cedente, o ancora meglio si scrive una mail (e se non si ottiene nulla si invia una successiva pec) contestando formalmente l’errore.
Ma, diciamo, che è quello che già succedeva con le fatture cartacee, nulla di nuovo.
E se vi è un errore di compilazione?
Gli errori più comuni nella compilazione di una fattura sono:
- descrizione generica;
- calcolo dell’imposta.
Nel primo caso (descrizione generica) è bene fare attenzione, in quanto, il rischio è che l’Agenzia delle Entrate potrebbe censurare l’eventuale detrazione dell’imposta e/o deduzione del costo per genericità della stessa.
Ma anche questo non è un aspetto legato alla e-fattura essendo un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Si consiglia di richiedere una integrazione di documentazione, anche estranea alla fattura, al fine di acquisire elementi di prova sull’inerenza dell’operazione economica.
Errore nell’imposta
In caso di “errori numerici”, è necessario informare il soggetto che ha emesso la fattura imprecisa, ed astenersi dal pagamento di quanto erroneamente addebitato, ma anche evitare di operare la detrazione del tributo in attesa della relativa nota di variazione, ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972, per erronea imputazione.
Se questi non dovesse ottemperare è bene attivarsi (con mail/pec) ricordandosi che tale tipo di problematica deve essere gestita fuori dal Sistema di Interscambio essendo un rapporto esclusivamente privatistico tra cedente e acquirente.
E’ se giungesse una fattura per un bene o un servizio mai acquistato?
Come detto il Fisco non può gestire problematiche privatistiche tra cedente e acquirente, per cui se dovesse giungere una fattura per un bene o un servizio mai acquistato, si consiglia di inoltrare una mail dal seguente tenore:
“Spett.le Società,abbiamo ricevuto dal Sistema di Interscambio la seguente fattura elettronica [indicare estremi], riferita a presunte cessioni di beni/prestazioni di servizi che, in realtà, non ci risultano mai avvenute. Nel segnalare, quindi, l’errore nella fatturazione e nel contestare integralmente l’inesatto contenuto della stessa, che non è riferibile ad alcun rapporto e/o accordo contrattuale da noi perfezionato, si rimane in attesa di un cortese storno della erronea fatturazione da noi ricevuta (nota di credito da inoltrare tramite il Sistema di Interscambio”. |
Se dopo l’invio della missiva (mail) bonaria, non ricevete la nota di credito, la stessa potrà essere riproposta via PEC, ma aggiungendo in calce quanto segue:
“Decorsi 15 giorni dal ricevimento della presente senza alcun riscontro finalizzato alla rimozione dell’errore, a mia tutela sarò costretto ad informare i competenti organi in ordine alla necessità di accertare le ragioni della persistente sussistenza dell’emissione di una fattura elettronica asseritamente erronea, ma attestante operazioni economiche inesistenti, i cui eventuali profili di reato sono descritti nel D.Lgs. n. 74/2000”. |
Ovviamente, si spera che una comunicazione del genere, possa essere persuasiva nei confronti del presunto fornitore, e si consiglia di evitare di utilizzare simili toni con un fornitore abituale.