Come previsto dalla normativa, l’operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei confronti dei privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia (cosiddetta di cortesia) in formato cartaceo o elettronico.
Richiesta della fattura (al posto della ricevuta fiscale/scontrino)
L’Agenzia delle entrate, nella raccolta di risposte diffusa il 21/12/2018, ha chiarito che “qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura (al posto della ricevuta fiscale/scontrino), l’esercente potrà alternativamente:
a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita andrà scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione, rilasciando al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, una copia della fattura quietanzata ai sensi dell’ex art. 1199 del codice civile, che assumerà rilevanza commerciale (quietanza appunto) e non fiscale (il cliente dovrà provvedere in ogni caso a scaricarla dallo SdI). Ai fini della quietanza, in caso di pagamento elettronico, è ovviamente valida anche la ricevuta del POS.
In caso di discordanza di dati tra il cartaceo e il file xml
L’Agenzia delle Entrate (Vedi Italia Oggi del 09/01/2018 pag. 31) ha precisato ai fini del controllo documentale, di cui all’articolo 36-ter del dpr 600/1973, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale, con la conseguenza che in caso di discordanza nei contenuti fra la fattura elettronica e la copia cartacea (di cortesia), e fatta salva la prova contraria (per esempio l’entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti «validi», anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale. |
Esercente che effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi
Per l’esercente che effettua la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15), resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale”). In tale caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
Cliente consumatore finale (B2C) e la Copia di Cortesia
Qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci”. |