Con D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo, con le seguenti modalità:
- mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la seguente annotazione:
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 28 dicembre 2018. |