Con l’emanazione del Provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha fissato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi utilizzando il Sistema di Interscambio.
Ha pubblicato nel proprio sito internet, nella sezione Home/Aree tematiche/Fatturazione elettronica, il documento “Risposte ai dubbi più frequenti” (FAQ).
Vediamo le novità alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, nonché apportate dal D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 1366.
Soggetti Obbligati
L’obbligo di emissione delle fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 909, della L. n. 205/2017, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti.
Soggetti esonerati
La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 2018 ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo i soggetti non residenti, i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98 del 2011), quelli che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014, le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario agevolato ex L. n. 398/19918 che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Mentre quelle che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 euro, ma inferiori ad Euro 400.000 (che è il limite per l’applicazione del regime forfettario) dovranno assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
In ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il D.L. n. 119/2018 dispone che gli stessi siano adempiuti dai cessionari laddove questi ultimi siano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Da ultimo, il D.L. n. 119/2018 prevede l’esonero, per il solo periodo d’imposta 2019, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (medici, farmacie, aziende ospedaliere, ecc.)
Definizione
La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente.
L’obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l’invio di un file avente formato XML (eXtendible Markup Language), trasmesso unicamente tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, SdI) utilizzando, quindi, le medesime soluzioni informatiche già adottate per l’emissione della fattura elettronica verso le Pubbliche amministrazioni.
Contenuto della fattura (Art. 21 Dpr 633)
La fattura elettronica deve contenere obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21 bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A.
COSA DEVE INDICARE LA FATTURA AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.P.R. N. 633/1972
A. | Data di emissione |
B. | Numero progressivo che la identifichi in modo univoco |
C. | Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti |
D. | Numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore |
E. | Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti |
F. | Numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale |
G. | Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione |
G.BIS | Data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (in vigore dal 1° luglio 2019) |
H. | Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, comma 1, n. 2 |
I. | Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono |
L. | Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro |
M. | Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 |
N. | Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo |
Dati richiesti per la fattura elettronica
Per una corretta trasmissione della fattura elettronica, sono necessari i seguenti dati:
- IdTrasmittente (identificativo fiscale del soggetto trasmittente);
- IdPaese: codice del paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto trasmittente;
- IdCodice: numero di identificazione fiscale del trasmittente (per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde al Codice Fiscale; per i non residenti si fa riferimento all’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del paese di residenza). In caso di IdPaese uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00300;
- ProgressivoInvio: progressivo che il soggetto trasmittente attribuisce al file che inoltra al Sistema di Interscambio per una propria finalità di identificazione univoca;
- FormatoTrasmissione: codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato. Va sempre valorizzato con “FPR12”;
- CodiceDestinatario: identifica il canale telematico sul quale recapitare la fattura17; deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a:
- uno dei codici che il Sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti, con canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta attraverso la funzione “Richiesta codici destinatario B2B” presente sul sito www.fatturapa.gov.it;
- “0000000”, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo “PECDestinatario”;
- “0000000”, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- “XXXXXXX”, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata allo SdI al fine di trasmettere i dati di cui al comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015.
Emissione nei confronti di soggetti consumatori finali (B2C), condomini, enti non commerciali non titolari di partita Iva
In caso di emissione della fattura nei confronti dei consumatori finali, condomini ed enti non commerciali, l’emittente deve compilare il campo “Codicedestinatario” inserendo il codice convenzionale “0000000” e il campo “CodiceFiscale” inserendo il codice fiscale del proprio cliente.
La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura.
Si ricorda che, a differenza dei casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo IVA, il fornitore ha l’obbligo di consegnare copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del destinatario.
Emissione nei confronti dei soggetti passivi Iva
I soggetti passivi Iva che emettono una fattura elettronica nei confronti di un altro soggetto passivo Iva devono compilare il campo “Codice destinatario” inserendo l’indirizzo telematico comunicato dal proprio cliente che potrà essere costituito alternativamente da:
- un codice alfanumerico di 7 cifre, in caso il cliente utilizzi i canali accreditati (web service o FTP);
- il codice convenzionale “0000000”, con contestuale indicazione nel campo “PECDestinatario” dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal cliente;
- il codice convenzionale “0000000”, nel caso in cui il cliente non abbia comunicato al fornitore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dallo SdI.
Nei casi di cui ai punti 1 e 2, lo SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).
Emissione nei confronti di soggetti che applicano regimi agevolati IVA e soggetti identificati
Per le fatture destinate ad un soggetto che applica il regime di vantaggio (ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), il regime forfettario (ex art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) o il regime speciale per i produttori agricoli (ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) valgono le stesse regole descritte in precedenza per i soggetti passivi Iva, come chiarito anche dalle FAQ dell’Agenzia delle entrate.
Servizio di registrazione dell’indirizzo telematico
Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione dell’“indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. In caso di utilizzo di tale servizio di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente dall’indirizzo che il fornitore avrà indicato in fattura.
Come si può trasmettere la fattura elettronica
Per inviare la fattura elettronica è necessario esportare il file della stessa in formato xml ed inviarlo allo SdI mediante uno dei quattro canali di trasmissione:
- PEC;
- Servizio Web “Fatture e corrispettivi”;
- Servizio SdICoop – fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- Servizio SdIFtp, che è un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.
Accreditamento
Per il canale PEC non è, invece, necessario alcun tipo di accreditamento preventivo. L’utilizzo del canale PEC garantisce di per sé l’identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione. Il singolo file (o archivio compresso) da trasmettere costituisce l’allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può contenere diversi file allegati.
La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite la PEC, deve utilizzare come indirizzo di posta elettronica certificata dello SdI l’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Poi con il primo messaggio di risposta lo SdI comunica al soggetto trasmittente l’indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.
Ove si proceda all’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dallo SdI non è garantito il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte dello stesso SdI.
Per l’utilizzo dei canali di cui ai punti 3 e 4 è necessario il preventivo accreditamento presso lo SdI, attraverso una richiesta con la quale si stipula un Accordo di servizio con lo SdI.
Validità della fattura emessa
Dalla lettura coordinata dell’art. 21 e del Provvedimento, si desume che la fattura elettronica si considera emessa alla data di trasmissione del file allo SdI; tale momento deve coincidere con la data riportata nella fattura.
Termini per l’invio della fattura
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, l’emissione e contestuale trasmissione dovrà essere effettuata entro le ore 24,00 del medesimo giorno dell’effettuazione dell’operazione.
Dal 1° luglio 2019 l’emissione potrà essere effettuata entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; nel caso in cui la fattura sia emessa successivamente alla data di effettuazione, nel documento dovrà essere indicata la data di effettuazione dell’operazione.
dal 01/01/2019 al 30/06/2019 |
entro le ore 24,00 del medesimo giorno dell’effettuazione dell’operazione |
dal 01/07/2019 | entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione |
Sanzioni
In caso di emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste (ovvero dal formato elettronico), la fattura si considererà non emessa.
L’emissione di una fattura in formato cartaceo (o in altro formato diverso da quello utilizzabile sullo SdI) in luogo della fattura elettronica viene equiparata alle ipotesi di omessa fatturazione, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata (e in ogni caso non inferiore a 500 euro).
Se la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta, la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro.
In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad imposta o soggette a reverse charge, la sanzione si applica nella misura dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati correttamente (e in ogni caso non inferiore a 500 euro). Se tale violazione “non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.
Cosa devo fare se non ricevo la fattura?
Il cessionario o committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 8 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro), deve adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo comma 8, avvalendosi, anche in questo caso, dello SdI.
Ciò significa che se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, l’acquirente deve trasmettere allo SdI, entro il trentesimo giorno successivo, previo pagamento dell’imposta, l’autofattura compilando, nel file XML, il campo “TipoDocumento” con il codice “TD20” e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente. La trasmissione dell’autofattura allo SdI sostituisce così l’obbligo normativo di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Deleghe agli intermediari
Con Provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 sono state definite le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”, per conto dei propri clienti (operatori economici) che abbiano conferito loro una specifica delega.
Sono delegabili i seguenti servizi:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
- registrazione dell’indirizzo telematico;
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
- accreditamento e censimento dispositivi.