Il Decreto legge n. 119/2018 entrato in vigore il 24/10/2018 ha dato avvio alla terza campagna della “rottamazione dei carichi pendenti”.
Ruoli rottamabili
Posso essere rottamati, escludendo così le sanzioni e gli interessi di mora, i ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1/1/2000 al 31/12/2017.
Relativamente alle multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
È bene sottolineare che la consegna del ruolo all’agente della riscossione non coincide con la data della notifica della cartella di pagamento al contribuente, che è sempre successiva: pertanto sarà possibile rottamare anche cartelle notificate al contribuente nei primi mesi del 2018 se il ruolo è stato affidato all’Agente prima del 1° gennaio 2018 (la data di consegna ruoli è indicata nella cartella).
Dunque, se avete ricevuto (in qualsiasi epoca) cartelle di pagamento contenenti ruoli riferiti a detto arco temporale (2000/2017) potete presentare domanda di definizione agevolata.
Rateizzazioni in corso
Se avete chiesto e ottenuto un piano di rateizzazione, potete ora, con riferimento al debito residuo, richiedere la rottamazione. La rottamazione vi obbligherà al pagamento del residuo importo 10 rate semestrali (5 anni). La prima rata si pagherà a luglio 2019.
(Ne abbiamo parlato qui: La nuova rottamazione allunga i pagamenti anche per le «vecchie» sanatorie)
Rapporti con le precedenti rottamazioni
Anche le cartelle di pagamento rottamate sulla base delle disposizioni precedenti possono essere nuovamente “rottamate”.
Dunque:
- se avete presentato in passato una domanda di rottamazione il cui pagamento è regolarmente in corso, potete interrompere il pagamento delle rate residue e ripresentare domanda di rottamazione. Otterrete così la possibilità di pagare l’importo residuo in 10 rate in 5 anni.
- se avete presentato in passato una domanda di rottamazione e siete decaduti per non aver pagato le rate alle scadenze prefissate, potete ripresentare domanda di rottamazione. Otterrete così la possibilità di pagare il dovuto in 10 rate in 5 anni.
Come “salvare” le precedenti rottamazioni
Se avete presentato una o più domande di “rottamazione bis” e non avete pagato una o tutte le rate che scadevano a luglio, settembre e ottobre 2018, avete la possibilità di “salvare” la rottamazione se pagate tutte le predette rate arretrate entro il 7/12/2018. Per la parte residua del debito potete avvalervi della conveniente “rottamazione ter”.
(Ne abbiamo parlato qui: La nuova rottamazione allunga i pagamenti anche per le «vecchie» sanatorie)
Per il pagamento dovete utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” che vi ha inviato a suo tempo l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Copia della “Comunicazione” è disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell’area riservata. Inoltre, senza necessità di pin e password personali, è possibile chiederne copia compilando l’apposito form online.
Se anche una sola delle rate di cui trattasi non verrà pagata entro il 7/12/2018 non potrete accedere alla rottamazione ter.
Come si chiede la Rottamazione ter
E’ necessario compilare, entro il 30/4/2018 il modulo DA – 2018 (Agenzia entrate Riscossione), indicando gli estremi delle cartelle che intendete rottamare, anche quelle per le quali avete in corso una rateizzazione (se intendete rottamarle) e quelle per le quali avete già presentato precedentemente domanda di rottamazione (che è in corso o per le quali siete decaduti).
Si ribadisce che le rate della rottamazione bis che scadevano a luglio, settembre e ottobre 2018, devono comunque essere pagate entro il 7/12/2018, diversamente la rottamazione bis salta e non è possibile accedere alla rottamazione ter.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, vi invierà entro il 30/6/2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo da pagare ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
La presentazione dell’adesione blocca le procedure esecutive
La norma prevede che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo (evidentemente in questo caso si parla di immobili pignorati e messi in vendita).
Inoltre, non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
Dunque, nel caso in cui il contribuente abbia incorso una trattenuta sullo stipendio per pignoramento, l’agenzia entrate Riscossione comunicherà al datore di lavoro di non eseguire alcuna trattenuta.
Per questo motivo è bene presentare il prima possibile l’istanza di definizione.
Annullamento delle cartelle fino a 1.000 euro
La norma prevede una automatica ricognizione della Agenzia entrate Riscossione che verrà effettuata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018): i carichi di importo residuo non superiori a € 1.000,00, saranno stralciati, sempre che gli stessi siano stati affidati all’agente della riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/2010.
L’importo residuo a questi fini è dato da: residuo capitale + interessi per ritardata iscrizione a ruolo + sanzioni, alla data del 24/10/2018.
Lo sgravio avverrà d’ufficio senza che il contribuente debba eseguire alcuna richiesta. È evidente che detti carichi saranno comunque stralciati anche se compresi in cartelle che si intende rottamare: di questo l’Ufficio ne terrà automaticamente conto.
Scarica qui il MODELLO di ADESIONE per la ROTTAMAZIONE TER
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