La mancata tenuta della contabilità è punita solo in via amministrativa, non potendo essere ricondotta, tale omissione, alle tassative fattispecie di occultamento e distruzione di documenti contabili, integranti il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.
Questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione Penale
Sent. Sez. 3 Num. 26247 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: CERRONI CLAUDIO
Data Udienza: 26/04/2018
ribadendo un orientamento oramai consolidato.
La motivazione
La condotta sanzionata dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Può essere configurata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 cit. allorquando la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste).