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Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 che è entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Tra le misure previste si segnala la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, la rottamazione ter delle cartelle, lo stralcio di quelle fino a mille euro e la dichiarazione integrativa speciale.

Definizione agevolata dei processi verbali di contestazione (art. 1)

E’ possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentando la relativa dichiarazione.

Cosa può essere regolarizzato?

Possono essere regolarizzate le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

Cosa riguarda la definizione?

La definizione riguarda solo i verbali per i quali, al 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (per questi atti è prevista una definizione a parte).

Termine per accedere alla sanatoria

Per accedere alla sanatoria le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento.

Come si perfeziona la definizione

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

E’ esclusa la compensazione.

Proroga dei termini per l’accertamento

Infine, si prevede che, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni.

Riapertura della rottamazione ruoli (art. 3)

E’ prevista una terza definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione), che in sostanza, ricalca le precedenti, ma se ne differenzia per alcuni importanti aspetti.

Cosa può essere definito?

Possono essere definiti, con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (la rottamazione bis, ancora in corso, si fermava al 30 settembre 2017).

Cosa prevede la nuova rottamazione?

La rottamazione ter prevede che:

  • il pagamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo;
  • tali rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 (quindi 5 anni);
  • in caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli (art.
    19, D.P.R. n. 602/1973) e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo;
  • per aderire alla definizione, occorre presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con la quale si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
  • l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
    Per il resto, in linea di massima, valgono le regole già conosciute per le precedenti edizioni.
Rideterminazione del carico della rottamazione bis

Con il DL viene concessa ai debitori che hanno aderito alla rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2018) la possibilità di rideterminare il carico dovuto. Infatti, a condizione che effettuino, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), possono, in via automatica, fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.

Il versamento

Il versamento deve essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

In ogni caso, è possibile pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), le rate differite automaticamente.

Soggetti che non hanno perfezionato la prima rottamazione

Sono ammessi alla nuova procedura di rottamazione anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (prima rottamazione), nonché coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di
dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro (art. 4)

E’ previsto l’annullamento, automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie.

Tale importo è calcolato al 24 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Dichiarazione integrativa speciale (art. 9)

Ne avevamo già parlato qui:
https://studiorussogiuseppe.it/integrativa-entro-100mila-euro-con-imposta-sostitutiva/

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva.

L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione.

In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è, comunque, ammessa sino a 30.000 euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
a) su Irpef e Ires, sostitutive delle imposte sui redditi e addizionali: un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota pari al 20%;
b) su ritenute: un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%;
c) su Iva: l’aliquota media o, se non si può determinarla, l’aliquota del 22%.

Il perfezionamento della sanatoria

Per perfezionare la sanatoria, oltre all’invio della dichiarazione integrativa, occorre versare in unica soluzione quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.
Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

Quando non può essere utilizzata

La dichiarazione integrativa speciale non può essere utilizzata, oltre che nel caso di omissione della dichiarazione originaria dal 2013 al 2016, dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata (art. 5 TUIR) e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione per trasparenza (articoli 115 o 116 TUIR) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione o per trasparenza ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Attenzione

Chiunque fraudolentemente si avvale della dichiarazione integrativa speciale per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti per dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000), è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 5-septies, D.L. n. 167/1990).

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