Le decisioni dei soci di Srl possono essere impugnate se «prese» (articolo 2479-ter, comma 3) senza che sia stata regolarmente convocata (nel caso di decisione assembleare) o senza che tutti i soci siano stati coinvolti (nel caso di decisione extra assembleare).
Lo ha deciso il Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di imprese) con la sentenza 1166 del 01/02/2018.
La sentenza
In sostanza, il tribunale precisa che l’articolo 2379, comma 1, sancisce la nullità delle deliberazioni assembleari assunte in caso di «mancata convocazione dell’assemblea». Quando non si adotta il metodo assembleare, ma si raccoglie il consenso individuale («consenso espresso per iscritto») o si promuove una pronuncia («consultazione scritta»), tutti i soci debbono essere coinvolti nel procedimento decisionale, occorre cioè che possano partecipare all’assunzione della decisione, altrimenti la decisione è nulla e tale vizio può esser fatto valere entro un triennio da chiunque vi abbia interesse.