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Senza causale il contratto a termine è a rischio

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I contratti a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi dovranno contenere la causale, da indicare, inoltre, in qualsiasi caso di rinnovo del contratto.

L’assenza della causale,  in base alle novità introdotte sui contratti a tempo determinato, dal Dl 87/2018, convertito dalla legge 96/2018 e in vigore dal 14 luglio, comporta la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La nuova normativa si applica anche sulle proroghe e i rinnovi relativi ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore dalla norma (14 luglio), a partire dal 1° novembre 2018.

Quali causali sono ammesse dalla nuova normativa?

Le causali ammesse dalla nuova normativa, alle quali il datore di lavoro deve attenersi per mettersi al riparo dalla conversione del contratto in rapporto subordinato a tempo indeterminato, sono le seguenti:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Gli errori da evitare

La causale non deve riproporre il testo della motivazione descritta nella normativa (ad esempio con la formula «esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività» o «esigenza temporanea di sostituzione di lavoratori»), in quanto la mancata specificazione del contenuto della causale implica la genericità della stessa (e quindi la sua inesistenza) con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio della conversione.

 

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