Il socio o i soci della Srl, titolari di almeno un terzo del capitale sociale, hanno il potere di convocare l’assemblea dei soci, in caso di inerzia dell’organo amministrativo.
La conferma arriva dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 1880 del 26 gennaio 2018.
L’articolo 2367 stabilisce infatti che gli amministratori di Spa «devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale» nelle società quotate e «il decimo del capitale sociale» nelle società diverse da quelle quotate.
Nel campo della Srl, secondo la tesi accolta dal Tribunale, l’articolo 2479 del Codice civile consente ai soci titolari di «almeno un terzo» del capitale sociale di procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci, qualora l’organo amministrativo non vi provveda.
Una volta avvenuta la convocazione dell’assemblea da parte dei soci, l’organo amministrativo non può revocare la convocazione né convocare un’altra assemblea, “parallela” rispetto a quella convocata dai soci.