È illegittima la pretesa del diritto annuale della Camera di commercio nei confronti di una società di persone che in seguito alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese non ha compiuto atti di gestione per tre anni consecutivi.
Lo ha precisato la Ctr Roma con la sentenza n. 3061/11/18.
Motivazione
L’art 3 DPR 23.7.2004 n 247 prevede, nel caso di società di persone, l’avvio d’ufficio del procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, al ricorrere di determinate ipotesi. Una di queste è data dal mancato compimento di atti di gestione della società, per tre anni consecutivi. Tale evenienza certamente ricorre nel caso di specie, essendo stata la società posta in liquidazione con richiesta di cancellazione nel 1992.
L’ufficio del Registro delle Imprese, dopo tre anni dall’entrata in vigore del citato Decreto, avrebbe dovuto procedere alla cancellazione della società in esame, mentre è rimasto inerte.
Non può pertanto richiedersi il pagamento di un diritto camerale, dovuto in conseguenza di un comportamento di inerzia dell’Ufficio e l’appello proposto va accolto, con annullamento della cartella in esame e condanna degli appellati alla rifusione delle spese.