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Si configura il danno erariale se l'albergatore non versa al Comune la tassa di soggiorno

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Se l’albergatore, che incassa l’imposta per conto del Comune, da coloro che soggiornano presso la propria struttura ricettiva, non versa quanto incassato nelle casse comunali, si configura una forma di responsabilità erariale e sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.

Questo è quanto affermato dalla
Cassazione Civile Ord. Sez. U Num. 19654 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 24/07/2018

Motivazione

L’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del concessionario di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate.

Rapporto di servizio

Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (v. con riferimento all’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280)

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