Il D.M. 10 aprile 2018 (pubblicato in G.U n. 162 del 14 luglio 2018) ha definito i criteri in base ai quali un’offerta di lavoro effettuata ad un soggetto disoccupato può essere considerata congrua.
Durata dello stato di disoccupazione
La durata dello stato di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo:
a) da zero fino a 6 mesi;
b) da più di 6 fino a 12 mesi;
c) più di 12 mesi.
Patto di servizio
Il soggetto privo di occupazione lavorativa dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa stipulando il patto di servizio personalizzato.
Offerta di lavoro congrua
Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 6 mesi, l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.
Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
Altri requisiti
Inoltre, l’offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
Informazioni minime dell’offerta di lavoro
Al momento della sua presentazione, l’offerta di lavoro deve contenere le seguenti informazioni minime:
a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
b) i requisiti richiesti;
c) il luogo e l’orario di lavoro;
d) la tipologia contrattuale;
e) la durata del contratto di lavoro;
f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.
Distanza del luogo di lavoro
Relativamente alla congruità dell’offerta di lavoro con riferimento alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio ed ai tempi di trasferimento:
- per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 12 mesi, l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 Km dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
- per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 Km dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le suddette si considerano ridotte del 30%.
Inoltre, se il soggetto è percettore di un trattamento di sostegno al reddito, l’entità della retribuzione dell’offerta deve essere almeno il 20% più alta dell’indennità nell’ultimo mese precedente.
La mancata accettazione
La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione.
Il decreto considera giustificati motivi:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile e richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
e) casi di limitazione legale della mobilità personale;
f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.
Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, devono essere comunicate e documentate entro 2 giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.
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