Per beneficiare dell’agevolazione relativa alla rilevanza fiscale al cinquanta per cento del reddito prodotto in Italia da parte dei lavoratori impatriati, è necessario che i soggetti che hanno svolto un’attività di lavoro/studio all’estero per almeno due anni antecedenti al trasferimento della residenza fiscale in Italia siano risultati altresì residenti fiscalmente all’estero per almeno due anni.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione del 6 luglio 2018, n. 51/E.