Nel caso in cui il giudice di merito ritenga inattendibili i bilanci della società in quanto non depositati è in ogni caso necessario che questi esegua un specifico accertamento da cui ne derivi una concreta motivazione della ritenuta inattendibilità dei bilanci stessi (Cfr Cass., Sez. I civ., ordinanza del 18-06-2018, n. 16067).
Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 16067 del 18/06/2018.
Motivazione
La produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, sicché tale evenienza, integrando una violazione dell’art. 15, comma 4, I.fall., si risolve in danno dell’imprenditore che intenda dimostrare l’inammissibilità della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 13643 del 2013).
Tuttavia, non può qui sottacersi che la ricorrente aveva affermato, senza che sullo specifico punto ci fosse stata contestazione da parte della curatela nel corso del giudizio di reclamo, che detta approvazione, invece, c’era stata ed era facilmente ricavabile dai verbali delle relative assemblee già depositati nella cancelleria fallimentare (fin dal 29 luglio 2014), unitamente ai libri giornali relativi allo stesso triennio, ai corrispettivi riguardanti gli anni 2011-2013, ed ai registri IVA acquisti dei medesimi anni: di tale documentazione, peraltro, l’odierna ricorrente aveva sollecitato l’acquisizione ex art. 210 cod. proc. civ., unitamente agli scontrini fiscali di chiusura giornaliera del medesimo triennio (2011-2013),