Tema spesso ricorrente, in occasione della compilazione del modello delle dichiarazioni dei redditi, la deducibilità dei contributi alla cassa professionale.
Vediamo di capire insieme quali contributi sono deducibili e quali no.
Mentre il contributo soggettivo è sempre deducibile, il contributo integrativo, essendo assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorre, di fatto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto trattasi di un onere non a carico del professionista bensì del cliente, pertanto non è (totalmente) deducibile, ma lo è solo per la parte rimasta a carico del professionista (risoluzioni A.d.E. 69/2006 e 25/2011).
Vediamo di capire qual è la parte deducibile con un esempio
Esempio 1
Fatturato | 10.000 | |
Contributo addebitato ai clienti | 4% | 400 |
Contributo integrativo minimo | 789* | |
Contributo deducibile | 389 |
* (contributo integrativo minimo dei dottori commercialisti)
Nell’esempio sopra riportato è stato ipotizzato un fatturato di Euro 10.000 con il quale viene addebitato (a titolo di rivalsa) il 4% di cassa pari ad euro 400,00. Giacché il contributo integrativo minimo da pagare alla cassa (nell’esempio: commercialisti) è pari ad euro 789,00, la differenza tra i due importi è deducibile (quadro P della dichiarazione) dal reddito.
Esempio 2
Fatturato | 20.000 | |
Contributo addebitato ai clienti | 4% | 800 |
Contributo integrativo minimo | 789* | |
Contributo deducibile | 0 |
Nel secondo esempio il contributo addebitato al cliente (a titolo di rivalsa) è superiore al contributo integrativo minimo, pertanto non è deducibile.
Esempio 3
Fatturato | 0 | |
Contributo addebitato ai clienti | 4% | 0 |
Contributo integrativo minimo | 789 | |
Contributo deducibile | 789 |
Nell’estrema ipotesi in cui il professionista avesse un fatturato pari a zero il contributo integrativo sarebbe interamente deducibile.