I contributi pagati alla cassa sono tutti deducibili?



Tema spesso ricorrente, in occasione della compilazione del modello delle dichiarazioni dei redditi, la deducibilità dei contributi alla cassa professionale.

Vediamo di capire insieme quali contributi sono deducibili e quali no.

Mentre il contributo soggettivo è sempre deducibile, il contributo integrativo, essendo assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorre, di fatto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto trattasi di un onere non a carico del professionista bensì del cliente, pertanto non è (totalmente) deducibile, ma lo è solo per la parte rimasta a carico del professionista (risoluzioni A.d.E. 69/2006 e 25/2011).

Vediamo di capire qual è la parte deducibile con un esempio

Esempio 1
Fatturato 10.000
Contributo addebitato ai clienti 4% 400
Contributo integrativo minimo 789*
Contributo deducibile 389  

* (contributo integrativo minimo dei dottori commercialisti)

Nell’esempio sopra riportato è stato ipotizzato un fatturato di Euro 10.000 con il quale viene addebitato (a titolo di rivalsa) il 4% di cassa pari ad euro 400,00. Giacché il contributo integrativo minimo da pagare alla cassa (nell’esempio: commercialisti) è pari ad euro 789,00, la differenza tra i due importi è deducibile (quadro P della dichiarazione) dal reddito.

Esempio 2
Fatturato 20.000
Contributo addebitato ai clienti 4% 800
Contributo integrativo minimo 789*
Contributo deducibile 0  

Nel secondo esempio il contributo addebitato al cliente (a titolo di rivalsa) è superiore al contributo integrativo minimo, pertanto non è deducibile.

Esempio 3
Fatturato 0
Contributo addebitato ai clienti 4% 0
Contributo integrativo minimo 789
Contributo deducibile 789

Nell’estrema ipotesi in cui il professionista avesse un fatturato pari a zero il contributo integrativo sarebbe interamente deducibile.


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