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Ferie maturate e non godute entro il 30 giugno

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Entro il prossimo 30 giugno il datore di lavoro dovrà far fruire al lavoratore le ferie maturate nel 2016 e non ancora godute. Qualora ciò non si verifichi, il datore di lavoro oltre ad essere passibile di sanzioni amministrative, dovrà versare i relativi contributi entro il 20 agosto 2018.

Tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

Il diritto alle ferie

Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,  che specifica:

  • Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
  • le ferie devono essere retribuite;
  • il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
  • la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

La durata del periodo feriale

I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).

Il periodo feriale dev’essere goduto per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Ciò significa che entro il 30 giugno 2018 dovranno essere godute le ferie maturate nel 2016.

Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2017, andranno godute entro il 30 giugno 2019 .

Il mancato rispetto del periodo annuale di ferie

In caso di mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista  va da 100 a 600 euro nella generalità di casi.

Sono anche previsti inasprimenti  in casi particolari:

  •  da € 400 a € 1.500, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni;
  •  da € 800 a € 4.500, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni. Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Il differimento delle ferie

Inoltre il differimento delle ferie, oltre i termini di 18 mesi, assume rilevanza sotto il profilo contributivo. Infatti, il datore di lavoro è tenuto a versare in anticipo all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute.

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