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Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV ) – Art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006

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La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

In particolare, l’art. 1 della legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione spettante;

Il successivo comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’art. 16-bis del TUIR e dal relativo decreto di attuazione (DI n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici. E’ infine previsto dal comma 349 un ulteriore decreto attuativo, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il 19 febbraio 2007 (integrato dai DI del 26 ottobre 2007, del 7 aprile 2008 e del 6 agosto 2009).

La detrazione, originariamente spettante per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata da ultimo al 31 dicembre 2018 ovvero, per quelle relative ad interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, al 31 dicembre 2021.

Parti comuni degli edifici

La legge di bilancio 2017, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici .

In particolare, per tali interventi condominiali la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nella misura del:

  • 70 per cento, per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • 75 per cento, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e  purché conseguano almeno la qualità media di cui alle  tabelle 3 e  4 dell’allegato 1 del decreto interministeriale del 26 giugno 2015.

Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l’intervento:

  • deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 per cento della superficie disperdente;
  • deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
  • può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari, l’intervento deve avere le caratteristiche indicate al paragrafo “Schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5)”;
  • per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DI 26 giugno 2015, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva.

L’ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni e la non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

Analogamente a quanto precisato con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Il concetto di “parti comuni”, tuttavia, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso, ad esempio, di un edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”.

Soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (art. 2 del DI del 2007).

Tali soggetti, che devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi more uxorio;
  • promissario acquirente.

I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono riferibili, in via generale, anche ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica. Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.

Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed  è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria),  a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

In tal caso:

  • non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore.  A tal fine, la società di leasing   dovrà   fornire   una   documentazione   che   attesti   la   conclusione   dell’intervento   di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.6).

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 1).

Cessione del credito

I soggetti c.d. “no tax area” (vale a dire i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR) i quali non possono, in concreto, fruire della detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, potevano cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di risparmio energetico un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante. Tale possibilità era riconosciuta con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali per le spese sostenute nel 2016 (Circolare 18.05.2016 n. 20, paragrafo 6).

La cessione del credito doveva essere effettuata secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016; la detrazione ceduta non doveva essere indicata in dichiarazione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di risparmio energetico eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la legge n. 232 del 2016:

  • ha esteso la possibilità, per i soggetti c.d. “no tax area”, di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione riguarda anche le maggiori detrazioni del 70 e 75 per cento;
  • ha previsto, anche per i contribuenti diversi dai soggetti incapienti, la possibilità di cedere la detrazione spettante ai fornitori e altri soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche. La cessione riguarda, tuttavia, solo la detrazione spettante per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75 per cento.

Le modalità di cessione della detrazione sono state stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione.

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

L’amministratore del condominio consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessione del credito.

Limiti di detraibilità

La legge n. 296 del 2006 prevedeva che la detrazione fosse applicata per un periodo di tempo limitato e ne stabiliva la percentuale nella misura del 55 per cento della spesa sostenuta. Successivamente, il DL n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, ha prorogato il beneficio ed ha elevato la percentuale di spesa detraibile, dal 55 al 65 per cento, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.

In applicazione del criterio di cassa, vigente per gli oneri sostenuti dalle persone fisiche, l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute” comporta che la maggiore misura della detrazione si applica alle spese “pagate” a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL n. 63 del 2013), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 1.2).

In via generale, per le detrazioni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli interventi di  recupero del  patrimonio edilizio, è stabilito  un limite di detrazione, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.

Edifici interessati

L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati:

  • su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento;
  • su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 2). L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

In alcune peculiari ipotesi di cui il contribuente deve dare conto, è possibile fare riferimento alla nozione di edificio fornita dal DLGS n. 192 del 2005, anche se non coincidente con le risultanze catastali (Risoluzione 12.12.2007 n. 365).

Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari e delle schermature solari. Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (Risoluzione 12.08.2009 n. 215).

Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.4).

Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione”.

Al contrario è possibile fruire della detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. In questo caso, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua dell’intero edificio comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. L’agevolazione compete, invece, con riferimento agli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, ecc.). Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all’edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all’ampliamento (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 4.1).

Tali criteri vanno considerati anche per definire la detrazione spettante per le spese sostenute nel caso di interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell’art. 11 del DL n. 112 del 2008 (c.d. “Piano casa”) (Risoluzione 4.01.2011 n. 4).

Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di un’apposita attestazione rilasciata dall’’impresa di costruzione o ristrutturazione, che attesti, sotto la propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

Tipologia di interventi ammessi alla detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:

  • di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006);
  • su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006);
  • relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006);
  • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (a 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006); tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007).

A decorrere dal 2015 (art. 14, comma 2, lett. b), e comma 2-bis del DL n. 63 del 2013), la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

  • l’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLGS n 311 del 2006;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015), l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Fonte: CIRCOLARE N. 7/E

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