Le imprese minori in regime di cassa, ad eccezione di quelle che hanno esercitato l’opzione per il c.d. criterio delle registrazioni, deducono i costi sostenuti sempre nell’anno del pagamento, anche se le fatture sono state ricevute e/o registrate nel periodo d’imposta successivo.
In questo caso, i soggetti che non si avvalgono dei registri cronologici devono integrare i registri IVA indicando la spesa sostenuta.
L’art. 18, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 consente infatti – in alternativa all’annotazione cronologica degli incassi e pagamenti – la possibilità di riportare nei registri IVA, al termine del periodo d’imposta, l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Tale integrazione, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata anche relativamente ai costi per i quali al termine del periodo d’imposta non sia ancora pervenuta la fattura.