Scade il prossimo 2 luglio (in quanto il 30 giugno è sabato) il primo termine utile per il versamento delle imposte a saldo (e come prima rata d’acconto) con riferimento al periodo d’imposta 2017.
Versamento con Maggiorazione
Come previsto dall’art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001 (così come modificato dal D.L. 193/2016) i versamenti possono essere effettuati anche entro il trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra, con la maggiorazione dello 0,4%.
La scadenza, per via della proroga di ferragosto, slitterà al 20.8.2018.
Rateazione delle imposte e dei contributi
L’art. 20, D.Lgs. 241/1997 prevede la possibilità di versare a rate sia il saldo che la prima rata di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un numero di rate (2-6) a scelta del contribuente.
L’opzione per il pagamento rateale si sceglie direttamente nel Mod. F24, versando entro la prima data di scadenza l’importo già in forma rateale e indicando, relativamente ad ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato «rateazione», sia la rata che si sta versando sia il numero di rate (es. versamento in 5 rate va indicato «0105»).
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Possono fruire della rateizzazione tutti i contribuenti, siano essi titolari di partita Iva o meno.
LE SCADENZE DELLE RATE IRPEF PER I PRIVATI
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
1a | 2 luglio | | 20 agosto | |
2a | 31 luglio | 0,31 | 31 agosto | 0,11 |
3a | 31 agosto | 0,64 | 1° ottobre | 0,44 |
4a | 1° ottobre | 0,97 | 31 ottobre | 0,77 |
5a | 31 ottobre | 1,30 | 30 novembre | 1,10 |
6a | 30 novembre | 1,63 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
LE SCADENZE DELLE RATE IRPEF PER I TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
1a | 2 luglio | | 20 agosto | |
2a | 16 luglio | 0,16 | 20 agosto | 0,00 |
3a | 20 agosto | 0,49 | 17 settembre | 0,33 |
4a | 17 settembre | 0,82 | 16 ottobre | 0,66 |
5a | 16 ottobre | 1,15 | 16 novembre | 0,99 |
6a | 16 novembre | 1,48 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
Il versamento dell’acconto
Sono tenute al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo d’imposta 2017 risultano a debito per un importo superiore ad euro 51,65, le società che nel periodo d’imposta precedente risultano a debito per un importo superiore ad euro 20,66.
Se l’importo a debito è pari o superiore ad euro 258,00 (euro 257,52) il versamento dell’acconto va effettuato in due rate, la prima scadente a luglio/agosto pari al 40% dell’imposta complessiva dovuta l’anno precedente ed il restante 60% entro il 30 novembre, se inferiore il pagamento va fatto in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre.
Per tutti i tributi (con esclusione della cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, per la quale si applica la percentuale del 95%) nonché per l’Inps Gestione commercianti ed artigiani, risulta confermata la percentuale del 100%
Come viene calcolato l’acconto
Il calcolo dell’acconto segue principalmente il cd. metodo «storico», ossia versando in acconto l’importo dell’imposta dell’anno precedente. È in ogni caso possibile adottare il metodo «previsionale» (o presunto). In quest’ultimo caso, qualora il versamento dovesse rivelarsi incapiente rispetto reddito definitivo, è sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso sulla base delle regole previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997.
Super e Iper ammortamento
In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento (co. 8), sull’iper ammortamento (co. 9) e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali (co. 10).
Nessun ricalcolo dell’acconto è necessario ai fini Ires (così come ai fini Irpef) per la diminuzione dell’aliquota Ace (dal 1,6% del 2017 al 1,5% del 2018).
Modalità di versamento
Pagamenti con Mod. F24
Per i soggetti titolari di partiva Iva si ricorda che vi è l’obbligo di presentare il Mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web e F24 online) utilizzando i canali Entratel o Fisconline, oppure mediante i servizi di internet–banking degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
In alternativa è sempre possibile avvalersi dell’opera di intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che sono abilitati all’utilizzo del canale telematico Entratel (servizio F24 cumulativo, o F24 addebito unico).
I contribuenti non titolari di partita Iva (compresi i soci di società) possono, invece, presentare il Mod. F24, purché non siano presenti crediti da utilizzare in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione, senza alcun limite d’importo, in quanto è stato rimosso il precedente limite di 1.000 euro.
Compensazioni: F24 a zero
In caso di compensazioni a saldo zero, sia i privati che i titolari di partita Iva, devono presentate il modello F24 esclusivamente utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario.
Compensazioni con saldo a debito
In caso di compensazioni con saldo a debito (ovvero maggiore di zero):
- i privati possono presentare il modello F24 per via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di internet banking;
- i titolari di partita Iva sono invece obbligati ad utilizzare solo i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.