Le società a responsabilità limitata dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di uno dei nuovi limiti (non più entrambi come nella formulazione ante riforma dell’art. all’art.2477 co. 3 lett. c) C.C.) indicati dall’art.14 lett. g) della Legge 155/2017.
La Legge n. 155 del 19/10/2017, denominata “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017 e vigente dal 14 novembre 2017, ha come obiettivo la riforma delle procedure concorsuali e della crisi d’impresa in genere, prevede, altresì, la riforma del Codice Civile da effettuarsi mediante l’introduzione, tra le altre, di alcune novità in materia di società a responsabilità limitata, con preciso riferimento all’estensione dell’obbligo di procedere alla nomina dell’organo di controllo (art. 14 lett. g) in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di uno dei nuovi limiti (non più entrambi come nella formulazione ante riforma dell’art. all’art.2477 co. 3 lett. c) C.C.) come di seguito indicati:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro (in precedenza 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
- ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (in precedenza 50 unità).
Il superamento di uno solo dei limiti di cui all’art. 14 lett. g), rispetto a due dei tre previsti dal precedente dettato normativo, costituisce infatti un valido motivo di riflessione, seppur la riforma in esame non sia stata ancora corredata dai decreti attuativi.
I NUOVI LIMITI
ATTIVO | RICAVI | DIPENDENTI |
2 MILIONI | 2 MILIONI | 10 |